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OASI NATURALISTICA ED IMPORTANTE SITO ARCHEOLOGICO

Il lago di Viverone è il terzo lago più grande del Piemonte, situato tra l’estrema parte nord-orientale del Canavese e l’estrema parte meridionale del Biellese. E’ un lago di origine glaciale, originato dalla ritirata del ghiacciaio Balteo, fa’ parte dell’Anfiteatro morenico di Ivrea; si e’ formato durante l’era quaternaria (così come i tanti laghi a ridosso delle Alpi), provvisto di immissari ed emissari sotterranei.

Il primissimo nome dato al lago fu grazie a un presidio monastico benedettino del IX secolo, che lo dedicò a San Martino. Il lago poi, nei secoli cambiò nome più volte, a seconda degli interessi geopolitici dell’epoca: da Lago di Roppolo, di Azeglio, quindi definitivamente di Viverone.

La sua superficie di 5,72 km² ne fa quindi il terzo lago più grande del Piemonte; la sua profondità massima è di 70 metri, mentre la lunghezza è di 3.500 m, la larghezza massima di 2.600 m. Il suo perimetro totale misura 10,5 km, ma non è totalmente percorribile; la parte sud-occidentale risulta interrotta, in quanto molto selvaggia, ricca di vegetazione e di boschi planiziali. La presenza di comunità animali e vegetali di elevato valore naturalistico, e’ all’origine della sua designazione come Sito di Importanza Comunitaria (SIC Rete Natura 2000), riconosciuto e tutelato dall’Unione Europea (vedi le misure di conservazione richieste con il nuovo modello Natura 2000).

Il lago di Viverone è un importante sito archeologico di reperti preistorici dell’Età del Bronzo. L’interesse archeologico di Viverone risale al ritrovamento di resti di monili, armi e ciottoli vari, appartenenti a popolazioni preistoriche, che vivevano in villaggi palafitticoli risalenti all’Età del Bronzo (1500-1450 a.C. e 1050-1000 a.C.). Nel 1996 venne individuato, presso Cascina Nuova (in frazione Masseria), un primo campo di pali; a questo sito, negli anni seguenti se ne aggiunsero altri, anche sul versante nord-occidentale, esattamente tra zona Porticciolo e Lido di Anzasco, scoperti grazie ai rilievi subacquei effettuati nel corso degli anni ottanta. L’antico insediamento preistorico subacqueo entrò, nel 2011, nell’elenco del patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.

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Normativa e disposizioni vigenti sul lago di Viverone

La Regione Piemonte, con la Legge n.2 del 1998 “Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali”, ha definito le competenze della Regione e le funzioni da conferire agli enti locali. In particolare, la disciplina della navigazione sulle acque interne, compresa l’emanazione di ordinanze e l’approvazione dei regolamenti in materia di disciplina della navigazione e di segnalazione delle vie di navigazione, spetta alla Regione. Ai Comuni, o alle Gestioni Associate di Comuni, spetta invece la gestione del demanio idrico della navigazione interna, l’accertamento e la riscossione, anche coattiva, di canoni ed indennizzi, la gestione del relativo contenzioso, la tutela delle aree, la messa in pristino dei luoghi a spese dei responsabili, la vigilanza e l’irrogazione delle sanzioni amministrative, nel rispetto delle norme statali e regionali in materia.

La Regione ha quindi emanato un Regolamento regionale recante “Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del Lago di Viverone”. Riportiamo parte dell’articolo 2:

Art. 2.
(Circolazione delle unità di navigazione)
1. E’ vietata la navigazione alle unità a motore dal 2 novembre al 15 marzo e dalle ore 21.00 alle ore 7.00 nel restante periodo dell’anno.
2. Nella fascia costiera, sino ad una distanza di 100 metri dalla riva (segnalata da apposite boe sferiche gialle), la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela, alle unità intente alla pesca professionale e dilettantistica nonché alle unità a motore delle scuole veliche durante l’attività didattica. Le unità a motore intente alla pesca professionale e dilettantistica, devono essere condotte ad una velocità consona all’esercizio della pesca alla traina.
3. Alle ulteriori unità a motore è consentito l’attraversamento della fascia di cui al comma 2, ad una velocità non superiore ai 4 Km/h (2 nodi circa), utilizzando esclusivamente appositi corridoi di navigazione autorizzati dalla competente autorità;
4. Oltre la fascia lacuale, di cui al comma 2, la velocità delle unità di navigazione non può superare il limite massimo di 20 Km/h (11 nodi circa).
5. E’ fatto obbligo ai conducenti delle unità di navigazione di condurre il mezzo in modo tale da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità, tenendo conto della densità del traffico, della visibilità e dello stato del lago.
6. E’ vietata la navigazione alle unità a motore nello specchio d’acqua compreso nel territorio del Comune di Azeglio (TO), nonchè entro la fascia ad esso esterna riva segnalata da apposite boe sferiche gialle poste a cura della struttura regionale competente in materia di navigazione interna.
8. E’ vietata la raccolta della flora acquatica.
9. E’ vietata la navigazione alle unità mono o bimotore aventi potenza totale superiore a 80,9 kW (110 CV) per motore a due tempi e 135 kW (185 CV) per motore a quattro tempi, nonchè di lunghezza superiore a 6.50 metri e una stazza lorda superiore alle 1,5 tonnellate per entrambe le tipologie.

La distanza minima dalla costa, per attivita’ di sci nautico e di wakeboarding e per ogni attivita’ che crea onde artificiali, e’ stata elevata a 200mt (cioe’ 100mt oltre il limite segnalato dalle boe gialle).

Al seguente link una sintesi del Regolamento.

Link utili

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