ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
CIRCOLO NAUTICO TORINO
Associazione con sede in Viverone, costituita con rogito notaio Dott. Giorgio Gardini di S. Maurizio Canavese, in data 2 Febbraio 1965, repertorio N° 19678/2519, registrato a Ciriè il 10 Febbraio 1965 al N° 489 volume N° 253.
STATUTO
Aggiornamenti:
• Assemblea Straordinaria dei Soci del 19 Gennaio 1967. Rogito notaio Dott. Bruno Baglio di Luserna S. Giovanni del 19 Gennaio 1967, repertorio N° 18661/1196, registrato a Torre Pellice il 27 Gennaio 1967 al N° 66 volume N° 23.
• Assemblea Straordinaria dei Soci del 14 Giugno 1998; adeguamento Statuto al D. Leg. 04/10/97 N° 460, registrato a Torino il 30/06/1998 N° 3774-3A di Rep.
• Assemblea Straordinaria dei Soci del 27 novembre 2005, registrato a Biella, agenzia delle entrate, il 30/11/2005 al n° 5298 serie 3
FINALITÀ - SOCI - ASSEMBLEA
Art. 1
È costituita una associazione apolitica, con scadenza indeterminata, denominata "associazione sportiva dilettantistica Circolo Nautico Torino" (C.N.T.).
L'Associazione ha sede in Viverone, viale lungolago 20, ma potrà istituire anche altrove sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze.
Art. 2
L'Associazione ha per scopo la diffusione dello spirito marinaresco, della conoscenza dei problemi marittimi nella più ampia accezione del termine e della pratica degli sport nautici in tutti i loro aspetti antichi e moderni.
In particolare l'Associazione si propone di:
- Offrire ai Soci la possibilità di apprendere, di approfondire ed aggiornare le discipline afferenti la navigazione, predisponendo a tal uopo l'istituzione di corsi teorici, lo svolgimento di esercitazioni pratiche e di regate fra i Soci, promuovendo conferenze e dibattiti e fondando un'idonea biblioteca fornita anche di manuali d'uso, di carte nautiche e di ogni altra pubblicazione relativa alle finalità del Circolo.
- Assicurare ai Soci la consulenza sia legale che tecnica in tema di navigazione.
Nell'ambito di tale finalità, ma comunque entro i limiti della sua capacità giuridica, l'Associazione potrà compiere, espressamente escluso ogni e qualsiasi fine di lucro, tutti i necessari atti patrimoniali e di disposizione di beni e servizi, ivi compresi quelli di:
- Istituire posti di ormeggio, di alaggio, di ricovero invernale o di riparazione e manutenzione di imbarcazioni di proprietà del Sodalizio o dei Soci.
- Acquistare imbarcazioni ed agevolarne l'acquisto da parte dei Soci, affinché il Sodalizio possa disporre di un congruo numero di scafi sia per esercitazioni sia per competizioni o diporto.
- Gestire un locale bar-mensa riservato ai soli Soci, dove gli stessi possano riunirsi per conversare, per svolgere attività ricreative e per partecipare attivamente alla vita sociale del circolo.
Art. 3
L'Associazione accetterà le norme e le direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della Federazione Italiana Vela (FIV) e potrà aderire alla Lega Navale Italiana, alle associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno ed a qualsiasi altro sodalizio, ente o organizzazione - sia locale che nazionale - atto ad agevolare il conseguimento delle sue finalità. L'Associazione potrà altresì chiedere il riconoscimento giuridico della propria esistenza.
Art. 4
Il patrimonio del Sodalizio sarà costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà del Sodalizio, da eventuali fondi di riserva formati con eccedenza di bilancio e da ogni eventuale donazione, irrogazione o lascito. I proventi delle attività del C.N.T. non potranno in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
Art. 5
Possono far parte dell'Associazione, persone di ambo i sessi, purché in possesso di indubbi requisiti di moralità i quali - accettando le finalità dell'Associazione - intendono prestarsi alla diffusione del loro spirito.
I Soci sono divisi nelle seguenti categorie:
- Soci Promotori
- Soci Sostenitori
- Soci Effettivi
- Soci Effettivi Familiari
- Soci Onorari
- Soci Allievi
Tutti con lo stesso diritto di voto se maggiorenni.
a) Sono eleggibili alle Cariche Sociali solo i Soci maggiorenni.
b) A loro sono riconosciuti:
• Il diritto a nessuna limitazione alla partecipazione alla vita sociale.
• Il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti.
• Il diritto di voto per la nomina degli Organi Direttivi del Circolo.
• Sono Soci Promotori coloro che intervennero nella rogazione dell'atto costitutivo dell'Associazione, nonché quelle altre persone - in numero massimo di 11 - che dai Soci costituenti all'unanimità vennero designati entro sei mesi dalla costituzione della stessa Associazione.
• Sono Soci Effettivi tutti coloro che entreranno a far parte dell'Associazione con l'osservanza delle modalità previste infra all'art. 6°.
• Sono Soci Effettivi Familiari le persone maggiorenni, familiari e residenti con un socio effettivo, che sottoscrivono la quota che sarà proposta di anno in anno dal consiglio direttivo.
• Sono Soci Sostenitori, i Soci maggiorenni che sottoscrivono la quota che sarà determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo per far parte della categoria.
• Sono Soci Onorari, quelli che si saranno distinti per meriti eccezionali in armonia con le finalità dell'Associazione, o che comunque siano chiamati a farne parte con deliberazione assembleare.
• Sono Soci Allievi, giovani minori degli anni 18 che entrano a far parte dell'Associazione, con l'osservanza delle modalità previste infra all'art. 6.
L'elenco dei Soci, con le relative qualifiche, sarà contenuto in appositi libri.
Art. 6
Coloro che aspirano a divenire Soci del C.N.T. devono inoltrare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo specificando le proprie generalità, la professione e la residenza abituale.
La domanda di ammissione dovrà essere controfirmata da almeno due Soci maggiorenni dell'Associazione.
L'elenco delle domande degli aspiranti Soci resterà esposto nella sede dell'Associazione con l'indicazione dei Soci proponenti, per almeno otto giorni prima che le domande stesse passino all'esame del Consiglio Direttivo.
Durante tale periodo ogni Socio potrà, e dovrà, esporre ai componenti del Consiglio Direttivo il proprio dissenso all'ammissione del nuovo Socio.
Decorso il termine suddetto, il Consiglio esaminerà le domande degli aspiranti Soci, deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi componenti l'eventuale ammissione all'Associazione. Le relative votazioni avverranno in unica riunione per alzata di mano.
Dell'esito della votazione darà tempestivamente data, a cura del segretario dell'Associazione, comunicazione scritta all'aspirante Socio.
In caso di esito negativo, la comunicazione non dovrà contenere alcuna motivazione, la persona rispetto cui sia stata negata l'iscrizione all'Associazione non potrà proporre nuova domanda di ammissione prima che siano trascorsi almeno due anni dalla data della precedente domanda respinta.
In caso di esito positivo, nella comunicazione da inviarsi al nuovo Socio dovrà essere assegnato un termine non superiore ai trenta giorni, entro cui il nuovo Socio dovrà, pena la decadenza, soddisfare il versamento nelle casse dell'Associazione della quota associativa nella misura richiesta dal Consiglio Direttivo ed approvata annualmente dall'Assemblea dei Soci.
Allo scopo di incrementare, secondo le finalità del sodalizio, lo sport velico e nautico in genere, il Consiglio Direttivo ha facoltà di ammettere a far parte del Circolo i giovani inferiori agli anni 18 alle particolari condizioni di cui appresso:
• A) che si impegnino a svolgere attività sportiva ed agonistica a favore del Circolo e secondo le direttive fissate dallo stesso;
• B) che siano ritenuti idonei a giudizio insindacabile del Direttore Tecnico e compatibilmente con i programmi sociali.
Detti giovani dovranno ogni anno rivolgere al Consiglio Direttivo domanda di ammissione su apposito modulo specificando le loro generalità, quelle dei propri genitori o di chi fa le veci, la loro occupazione e la residenza abituale.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal genitore o di chi fa le veci.
I Soci Allievi, non hanno potere di voto e di eleggibilità, sino al compimento del 18° anno di età e dovranno corrispondere la quota di associazione, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio.
Art. 7
I Soci, ad eccezione di quegli Onorari, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio preventivo dovranno versare nelle casse dell'Associazione la quota associativa annua determinata, per le diverse categorie, dall'Assemblea in sede di approvazione di bilancio preventivo di esercizio.
Art. 8
I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, per proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 9
La qualità di Socio si perde per dimissioni o per decadenza.
Le dimissioni dovranno essere fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo associativo, sotto pena di non efficacia.
In casi particolari è tuttavia in facoltà del Consiglio Direttivo accettare dimissioni presentate anche fuori dei precedenti termini, ma comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo:
• Per perdita di capacità giuridica del Socio.
• Per radiazione degli Albi Professionali o di categoria o dai quadri militari, nonché per ogni altro qualsiasi motivo inerente alla moralità del Socio.
• Per reati dolosi accertati da condanna passata in giudicato, salvo comunque diverso parere del Collegio dei Probiviri.
• Per morosità nel versamento delle quote associative e tasse dovute, indipendentemente da ogni e qualsiasi costituzione di mora.
• Per danni, materiali e morali, arrecati al Circolo.
• Per espulsione pronunciata dal Collegio dei Probiviri.
Art. 10
L'Assemblea Ordinaria per l'elezione delle cariche sociali e per l'approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo avrà luogo ogni anno entro, e non oltre il mese di Febbraio, e sarà convocata dal Consiglio Direttivo mediante lettera e avviso da affiggersi nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione assembleare.
L'Assemblea Ordinaria sarà validamente costituita qualsivoglia sia il numero dei Soci intervenuti e delibererà a maggioranza semplice di voto.
Art. 11
L'Assemblea Straordinaria, sia per deliberazione su argomenti diversi da quelli di cui al precedente articolo, è convocata dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa ovvero su istanza di tanti Soci che rappresentino un terzo dei Soci aventi diritto di voto. L'Assemblea straordinaria sarà validamente costituita con l'intervento di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto, e le relative deliberazioni saranno assunte con la maggioranza dei due terzi dei Soci intervenuti.
L'Assemblea Straordinaria è convocata con la procedura di cui all'art. 10.
Art. 12
Possono partecipare alle assemblee tutti i Soci regolarmente iscritti all'Associazione ed in regola con il pagamento delle rispettive quote e contributi.
Ogni Socio, potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, mediante delega scritta, da depositarsi presso la segreteria dell'Associazione, almeno un'ora prima di quella fissata per l'Assemblea.
Nessun Socio, peraltro, potrà portare più di due deleghe. Le votazioni avverranno in modo palese.
Dello svolgimento delle Assemblee sarà redatto apposito verbale da conservarsi in un libro tenuto a cura del Segretario dell'Associazione.
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 13
La direzione e l'amministrazione dell'associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da nove Soci (esclusi Onorari ed Allievi), nominati ogni tre anni dall'Assemblea Ordinaria, i quali durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
L'elezione del Consiglio da parte dell'Assemblea avverrà mediante schede segrete sulle quali ciascun votante indicherà come massimo nove preferenze.
Risultano eletti alla carica di Consiglieri Soci, che nell'ordine, avranno ottenuto il Maggior numero di preferenze.
Il Consiglio Direttivo, entro SETTE giorni dalla sua nomina, eleggerà tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, ed un segretario.
Art. 14
Il Consiglio è convocato dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni una volta per trimestre ed ogni qual volta lo reputi necessario il presidente stesso, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.
Il Consiglio è regolarmente costituito in riunione con la presenza di almeno cinque dei suoi membri, e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei rappresentanti.
Le votazioni avverranno in modo palese, salvo che uno dei consiglieri faccia richiesta di votazione per schede segrete.
Nella votazione palese, in caso di parità di voto sarà preminente il voto di colui che presiederà la riunione.
Art. 15
Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno presiedute dal Presidente dell'Associazione oppure, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo si farà constatare con appositi verbali sottoscritti dal Presidente e dal segretario, e contenuti in apposito libro da tenersi a cura del segretario.
Art. 16
Nell'ipotesi in cui vengano a cessare per morte o per dimissioni uno o più membri del Consiglio, alle cariche vacanti subentrano nell'ordine i primo esclusi nelle votazioni assembleari per la nomina dei consiglieri.
Possono essere sostituiti, con le modalità di cui sopra, i membri del Consiglio assenti più di tre riunioni senza giustificato motivo.
I nuovi Consiglieri restano in carica sino alla più prossima Assemblea dei Soci.
Nell'ipotesi che venga a mancare per morte o dimissioni il Presidente dell'Associazione, assumerà tale carica il Vice Presidente sino alla più prossima Assemblea Ordinaria dei Soci.
Art. 17
Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e non potrà ricoprire la stessa carica in altri enti nell'ambito della stessa federazione o disciplina sportiva facente capo ad un ente di promozione sportiva.
Art. 18
Il segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e provvede alla conservazione di tutti gli atti e documenti dell'Associazione.
DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 19
L'Assemblea Ordinaria dell'Associazione nomina ogni tre anni, un Collegio di probiviri, organo al quale sono attribuite funzione di giustizia interna, composto da tre membri effettivi, tutti rieleggibili, che rivestono la qualifica di SOCI Effettivi, Sostenitori o promotori.
L'elezione del Collegio avverrà mediante schede segrete sulle quali ciascun votante indicherà, come massimo, tre preferenze.
Risultano eletti alla carica di membri effettivi del Collegio i tre Soci che, nell'ordine avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.
Il Collegio dei Probiviri, entro TRENTA giorni dalla sua costituzione, elegge tra i suoi membri un presidente.
Il Segretario del Consiglio Direttivo svolgerà funzioni di Segretario dei probiviri.
Art. 20
Il Collegio è convocato ogni qual volta ne faccia domanda uno qualsiasi dei Soci membri, ovvero lo ritenga opportuno il suo Presidente.
Esso delibera a maggioranza di due membri su tre a schede segrete.
Art. 21
Le riunioni del Collegio sono presiedute dal Presidente del Collegio, in caso di morte o dimissioni di un membro effettivo, l'Assemblea dei Soci eleggerà un nuovo Probiviro.
Ove un Probiviro abbia a restare assente senza giusto motivo a più di due riunioni, anche se non consecutive, del Collegio, la sua carica si intenderà automaticamente vacante.
Venendo a mancare il presidente del Collegio, le relative mansioni saranno assunte dal Probiviro Effettivo avente maggior anzianità associativa ovvero, maggior anzianità di età.
Art. 22
Delle riunioni del Collegio, si farà constare con verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato in apposito libro, a cura del Segretario stesso sotto vincolo del segreto.
Art. 23
Il Collegio dei Probiviri, su istanza del Consiglio Direttivo o su domanda di un Socio, giudica tutte le controversie che possono insorgere tra i Soci tra loro e col Sodalizio relativamente all'interpretazione ed all'applicazione del Patto Associativo, dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni assembleari e di tutto quanto attiene alla vita dell'Associazione ed all'attività dei Soci in seno alla stessa. Il collegio dei Probiviri ha altresì esclusiva giurisdizione in tema disciplinare.
I relativi suoi provvedimenti, in ordine alla gravità, sono:
• Il richiamo
• La sospensione
• L'Espulsione.
La recidiva di un primo provvedimento comporterà l'applicazione del provvedimento, nell'ordine più grave.
Art. 24
Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti per tutti i Soci, pena l'immediata espulsione del Socio inosservante, e non sono soggette a reclamo.
I provvedimenti di carattere disciplinare non sono soggetti ad appello o riforma da parte di alcuna Autorità Giudiziaria, e per la loro efficacia, non richiedono alcuna motivazione.
DELL'ESERCIZIO AMMINISTRATIVO
Art. 25
La gestione associativa ha inizio il primo novembre e termina al trentun ottobre dell’anno successivo.
Al termine di ciascun periodo di gestione annuale il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio consuntivo dell'esercizio testé chiuso ed il bilancio preventivo della prossima gestione, e sottoporrà entrambi i bilanci all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci.
La gestione amministrativa dell'Associazione sarà controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, anche non Soci, oltre a due membri supplenti. I revisori dei conti dovranno venire eletti dall’assemblea ordinaria dell’associazione la quale dovrà nominare anche il presidente del collegio. Durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Il Presidente del collegio dei revisori dei conti convoca e presiede le riunioni ed avrà diritto di partecipare, con funzioni consultive, a tutte le riunioni del collegio direttivo dell’associazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità amministrativa, il risultato di cassa e l'inventario dei beni mobili e immobili, e di redigere una relazione di presentazione dei bilanci, insieme al Presidente del Consiglio Direttivo, all'Assemblea dei Soci. I Revisori dei Conti sono tenuti a verbalizzare i propri atti.
Art. 26
Il Consiglio non potrà deliberare alcuna spesa che non sia prevista nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, salvo che uno o più Soci non versino direttamente l'intero importo in contanti della spesa non prevista.
Di tutte le somme che eventualmente risultino versate da Soci ai sensi comma che precede, l'Associazione non avrà l'obbligo di restituzione, salva diversa disposizione dell'Assemblea dei Soci.
Su tali somme, in ogni caso, non saranno giammai corrisposti interessi compensativi.
DELLE IMBARCAZIONI
Art. 27
Tutte le imbarcazioni sociali dovranno innalzare il guidone sociale di forma triangolare con fondo blu e doppia croce oro.
È data facoltà agli associati di innalzare identico guidone sulle proprie imbarcazioni.
Art. 28
L'esercizio del diporto e degli sport nautici nell'ambito dell'Associazione è diretto da un Direttore Tecnico nominato dal Consiglio Direttivo, da scegliersi tra persone di provata capacità.
Art. 29
L'esercizio del diporto e degli sport nell'Ambito dell'Associazione, sia con mezzi di proprietà sociale che con mezzi di proprietà individuale dei Soci, è soggetto a tutte le Modalità, vincoli, norme e discipline quali contenute nel REGOLAMENTO di cui in fra.
DEL POTERE REGOLAMENTARE
Art. 30
Spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione di istituire, ed eventualmente modificare in qualsiasi tempo, un Regolamento Generale dell'Associazione, ed altresì Regolamenti Particolari disciplinanti le diverse attività svolte o da svolgersi in seno all'Associazione.
Tali regolamenti vincolano gli Associati alla stregua del presente Statuto, e la loro inosservanza totale o parziale, (salve in ogni caso le maggiori responsabilità d'indole penale o civile nei confronti di chicchessia), comporterà a carico del Socio trasgressore tutti i provvedimenti disciplinari già stabiliti con il presente Statuto.
DELLE MODIFICHE
Art. 31
Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea, convocata con specifico ordine del giorno, a mezzo lettera.
In prima convocazione le variazioni saranno approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il cinquanta per cento più uno del Corpo Sociale.
In seconda convocazione dalla maggioranza dei presenti all'Assemblea.
DELLO SCIOGLIMENTO
Art. 32
Lo scioglimento del Circolo può avvenire con decisione dell'Assemblea e con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti purchè questi rappresentino almeno i tre quarti del corpo sociale.
In caso di scioglimento del Circolo il patrimonio dovrà essere devoluto esclusivamente per fini sportivi ad una associazione, ad un Ente Locale, o a strutture sociali similari operanti nel settore dello sport.
La scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento del Circolo.
VARIE
Art. 33
Tutte le Cariche Associative, esclusa quella del Direttore Tecnico, sono gratuite.
Art. 34
La carica di Revisore dei Conti e di Probiviro nell'Associazione è incompatibile con qualsiasi incarico negli Organi Elettivi del Circolo.
Art. 35
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto sono richiamate le norme dettate dal Codice Civile e dalle altre Leggi vigenti in materia.